Il
29/01/08 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.24 il decreto
legislativo 16 gennaio 2008 n.4 "Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 recante
norme in materia ambientale".
Il presente decreto
è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.
Di
seguito si riportano le novità introdotte dal suddetto decreto
legislativo approvato dal consiglio dei Ministri il 21/12/2007,
con riferimento alla parte quarta del decreto, interessano:
M.U.D.
Viene
in parte riformulato l'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006:
1.
Si introduce l'obbligo di presentazione del M.U.D. per i produttori di
rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
-
lavorazioni industriali
-
lavorazioni artigianali
-
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
Questi
produttori, tuttavia, sono esclusi
dall'obbligo, esclusivamente in relazione alla produzione di rifiuti
non pericolosi - nell'ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti.
TUTTI
I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL
M.U.D..
2.
Si specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi non sono soggette all'obbligo di presentazione
del M.U.D.. Sono quindi tenuti all'obbligo i trasportatori dei propri
rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata.
Registro
di Carico e Scarico dei rifiuti
A
partire dal 13 Febbraio 2008, i registri di carico e scarico rifiuti
devono essere "numerati e vidimati dalla Camere di Commercio
territorialmente competenti". Così dispone l'art. 190, comma 6,
del D.lgs n. 152/2006, come modificato dall'art.2, comma 24-bis
del D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4.
I
Registri di Carico e Scarico sono stati istituiti dal Decreto
Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998, con modifiche apportate dai
decreti legislativi n. 152/2006 e n. 4 /2008.
L'ufficio
Legislativo del Ministero dell'Ambiente , della Tutela del Territorio e
del Mare, con nota prot. n. 1861 del 13 febbraio 2008 ha precisato che i
registri di carico e scarico vidimati in precedenza dall'Agenzia
delle entrate ed in uso possono essere utilizzati sino al loro
esaurimento.
I
Registri di Carico e Scarico in uso ma non vidimati non possono più
essere utilizzati ed è necessario presentare alla Camera di Commercio
nuovi registri da vidimare.
I
registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere vidimati presso
la sedi della Camera di Commercio. Ogni registro che viene portato alla
Camere di Commercio deve essere accompagnato dal Modello L2, che
identifica il registro e dal versamento dei diritti di segreteria.
La
vidimazione di ogni registro è soggetta al versamento dei diritti di
segreteria € 30,00.
I
formulari di accompagnamento dei rifiuti, invece, possono essere
vidimati gratuitamente sia presso la Camera di Commercio, sia presso
l'Agenzia delle Entrate.
Per
ogni ulteriore chiarimento siamo a vostra disposizione.
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